Ieri, un po’ ingenuamente e senza starci a pensare tanto su, avevo pubblicato sulla pagina Facebook di Riprovaci un’iniziativa, prontamente rimossa, grazie alla quale alcuni utenti avrebbero potuto ottenere dei codici sconto del 100% per alcuni prodotti.
Ho scritto ingenuamente per il semplice motivo che ero totalmente allo scuro del fatto che in Italia tale tipo di iniziative sono regolamentate da una legislazione ben precisa. In particolare è stato illuminante quanto ho letto su Sporablog:
Se vogliamo fare un giveaway con un brand e restarcene fuori dall’applicazione della normativa, dobbiamo regalare qualcosa al di sotto del “modico valore” ossia (per interpretazioni della norma) 1-2€ circa. Se vuoi scappare al valore modico, allora la roba non deve essere nuova e non ci deve essere il brand di mezzo coi like. Roba usata, tua, che decidi di regalare per conto tuo.
Ed inoltre per quanto riguarda la scelta dei “vincitori”:
Poi c’è il problema dell’estrazione del “vincitore” di un giveaway: non si può effettuare un’estrazione senza un notaio che verifichi che non ci siano accordi truffaldini. Per un’estrazione a sorte, a meno di non essere una ONLUS, ci vuole il notaio. Quindi non si possono usare i vari siti di tiro a sorte a meno che non si faccia il giveaway con cose di poco valore.
Continuando a fare ricerche in merito mi sono imbattuto in tantissimi altri siti che trattano l’argomento e tutti sono concordi nel fatto che ad oggi, con l’attuale legislazione, è vietato organizzare “giveaway” o iniziative dove in sostanza vengono distribuiti degli omaggi. Tra i vari siti che hanno trattato l’argomento vi cito anche il blog Le Parole Segrete Dei Libri:
Art. 2
(Concorsi a premio)
1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:
a) dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;
b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;
c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
d) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell’assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all’assegnazione di ulteriori premi.
Come scrive l’autore del blog sopraccitato anche il solo fatto di utilizzare un qualsiasi sito che sceglie in maniera randomica i vincitori rende il giveaway un concorso.
Per tutte le motivazioni esposte sopra e non conoscendo a fondo l’argomento, visto che tra le altre cose si rischia una multa di decine di migliaia di Euro, ho deciso di cancellare l’iniziativa promossa su Facebook. Sono veramente mortificato per l’accaduto e chiedo scusa a tutti gli utenti che avevano apprezzato l’iniziativa ma sinceramente, visto che sono uno della serie #maiunagioia, non mi sembra il caso di rischiare.
Grazie a tutti per l’attenzione e scusatemi ancora.
Andrea
Ringrazio i colleghi di Tariffando per avermi messo a conoscenza della questione